LA GIUNTA REGIONALE Premesso che la Giunta regionale, con proprie deliberazioni n. V/62221 del 30 dicembre 1994 e n. V/66796 dell'11 aprile 1995 ha approvato, ai sensi della legge n. 1497/39 e della legge regionale n. 57 del 27 maggio 1985, il vincolo paesistico afferente l'area dei Navigli Grande e Pavese, in comune di Milano, cosi' come delimitata nella planimetria allegata alle citate deliberazioni; Rilevato che con le deliberazioni sopra citate la Giunta Regionale ha altresi' approvato, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, i criteri di gestione del vincolo stesso "da rispettarsi ai fini della protezione degli interessi paesistici in relazione al bene medesimo", avvalendosi al riguardo delle proposte formulate dalla Commissione provinciale di Milano per le bellezze naturali, cosi' come modificate ed integrate in accoglimento delle osservazioni pervenute; Riscontrato, in particolare, che le proposte della Commissione Provinciale non sono state ritenute accoglibili con riferimento a n. 14 posizioni, prevalentemente coincidenti con piani urbanistici esecutivi elaborati dal Comune di Milano; Rilevato, infatti, che le osservazioni pervenute avevano evidenziato che l'applicazione dei criteri di gestione proposti dalla Commissione, da una parte, impediva di attuare il miglioramento urbanistico, edilizio e ambientale di ambiti molto degradati previsti dal Piano di Zona e dai Piani di recupero gia' approvati dal Comune, alcuni dei quali, peraltro, assistiti da finanziamenti pubblici; dall'altra imponeva su queste aree ingiustificati vincoli di conservazione su edifici, cortine o presunti spazi a verde, privi di particolare pregio ambientale; Constatato che avverso le sopra citate deliberazioni l'Associazione Italia Nostra ha interposto ricorso avanti il T.A.R. Lombardia, rubricato al N.R.G. 2571 /95, con contestuale richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati, peraltro accolta dal T.A.R. con propria ordinanza del 26 luglio 1995; Constatato altresi' che avverso tale ordinanza e' stato presentato appello al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 1301/95 del 17 novembre 1995, ha annullato la sopra richiamata determinazione del T.A.R. Lombardia, con cio' riattribuendo validita' ed efficacia alle deliberazioni regionali sopra citate; Verificato inoltre che il Ministero dei Beni Culturali, su proposta della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Milano, con provvedimento del 28 luglio 1995, ha annullato i nulla osta ambientali, rilasciati dalla regione Lombardia, sulla base di criteri di gestione approvati, relativi agli edifici previsti nel Piano di Zona in localita' Cascina Caimera; Riscontrato che avverso il decreto ministeriale di annullamento gli operatori interessati hanno presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, tutt'ora pendente; Preso atto che, con istanza del 18 settembre 1995, la Societa' Monterosa s.r.l., proprietaria del complesso immobiliare compreso fra le Vie Magolfa, Alzaia Naviglio Pavese, Gola e Picchi, al fine di eliminare la situazione di oggettiva incertezza determinatasi a seguito dell'ordinanza cautelare del T.A.R. n. 2146/95 e dei provvedimenti ministeriali di annullamento dei nulla osta ambientali rilasciati dalla Regione, ha chiesto a quest'ultima, a modifica ed integrazione delle deliberazioni V/62221 del 30 dicembre 1994 e V/66796 dell'11 aprile 1995 di imposizione del vincolo, di sottoporre a riesame le osservazioni e le specifiche richieste in esse formulate dai vari interessati e, conseguentemente, di approvare nuovi criteri di gestione del vincolo per le zone oggetto delle osservazioni, analiticamente e specificamente modificati in coerenza con le decisioni assunte in merito alle osservazioni; Dato atto che, conseguentemente, il servizio Beni ambientali della regione, anche a seguito di ulteriori richieste formulate dagli altri operatori del comparto, volte ad ottenere chiarimenti in ordine ai criteri da adottare nella elaborazione di proposte di variante a detti piani espressamente consentite dalla delibera V/62221 del 30 dicembre 1994 di imposizione del vincolo, ha ritenuto di avvalersi al riguardo dell'apporto consultivo della Commissione provinciale di Milano per le Bellezze naturali, organismo del quale e' membro di diritto anche il Sovraintendente ai Beni ambientali e architettonici ed ai lavori della quale e' invitato a partecipare anche un rappresentante del comune di Milano; Riscontrato dunque che si e' in tal modo avviata una intensa attivita' istruttoria presso il Servizio beni ambientali che ha portato: a) ad integrare, con valutazioni puntuali circa l'interesse paesistico ambientale, l'esame delle osservazioni formulate dagli interessati. Tali valutazioni sono riportate nella scheda che si allega sub 1) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; b) ad esaminare, con l'ausilio della richiamata Commissione provinciale le memorie e le richieste di variante degli strumenti urbanistici esecutivi presentate dagli operatori; Riscontrato, nell'ambito dei lavori della Commissione, e' emersa l'opportunita' di formulare, con riferimento ad alcuni Piani attuativi, specifici orientamenti per la stesura degli stessi, ed in particolare: 1. nel corso delle sedute del 23 ottobre 1995, del 6 novembre 1995 e del 22 novembre 1995, la Commissione ha esaminato le proposte di variante al Piano di zona della localita' Cascina Caimera, presentate per superare le perplessita' avanzate dal Ministero dei beni culturali e ambientali nel sopra citato provvedimento di annullamento del 28 luglio 1995. L'istruttoria si e' conclusa evidenziando i seguenti orientamenti per la stesura del Piano attuativo: "la dislocazione dei volumi previsti dal P.R.G. di Milano deve consentire la formazione di una area a verde tra il nuovo insediamento e la cartiera Binda, consentendo, altresi', un cono visuale nei confronti dell'edificio della Chiesa Rossa, avvicinando in nuovi edifici al Quartiere Torretta. Gli edifici non dovranno superare i 7 piani, piu' un piano rialzato, per i corpi a torre; 5 piani, piu' piano rialzato, per gli edifici prospettanti il Naviglio; 6 piani piu' silos piu' pilotis per i corpi di fabbrica retrostanti. La viabilita' di accesso al quartiere va mantenuta del tutto indipendente dall'Alzaia Naviglio da conservarsi nelle sue attuali caratteristiche e sezioni. Deve essere conservata la fascia a verde tra l'Alzaia e le nuove costruzioni alla quota attualmente esistente, permettendo cosi' di conservare il carattere e la destinazione del Naviglio come opere di ingegneria idraulica. La sistemazione delle aree a verde dovra' essere orientata al mantenimento del cono visuale; 2. nel corso delle sedute del 22 novembre 1995, del 30 novembre 1995, dell'8 gennaio 1995 e del 29 gennaio 1996 la Commissione ha esaminato la proposta di variante al Piano di recupero dell'ambito delimitato dalle vie Gola, Picchi, Magolfa e Alzaia Naviglio Pavese formulata dalla societa' Monterosa. L'istruttoria si e' conclusa evidenziando i seguenti orientamenti per la stesura del piano attuativo: "la dislocazione dei volumi previsti dal P.R.G. di Milano deve consentire la realizzazione di un ampio spazio a verde all'interno dell'isolato, che metta in collegamento pedonale tra loro le vie Alzaia, Gola, Picchi e Magolfa, nonche' il formarsi di cortine edilizie lungo la via Gola (max 6 piani fuori terra) e la via Picchi (max 5 piani fuori terra) che completino l'edificazione, eliminando i frontespizi nudi esistenti. Lungo la via Alzaia l'edificazione (max 9 piani fuori terra) dovra' concentrarsi a confine ed in aderenza agli edifici esistenti, onde eliminare i frontespizi nudi e consentire la formazione di un ampio prosetto sul Naviglio dello spazio a verde interno e la conservazione ed il recupero dei resti di un caratteristico fabbricato rurale (denominato ex Fornace); lungo la via Magolfa dovra' essere conservata, con recupero, la esistente, omonima, Cascina e la nuova edificazione in fregio non potra' superare i due piani fuori terra per raccordarsi con la richiamata Cascina. I corpi di fabbrica all'interno dell'isolato non potranno superare l'altezza di metri 18; 3. nel corso delle sedute del 22 novembre 1995, del 30 novembre 1995, del 14 dicembre 1995, dell'8 gennaio 1996, del 22 gennaio 1996 e del 29 gennaio 1996 la Commissione ha esaminato i Piani di Recupero che interessano gli ambiti delimitati dalle vie Gola, Pichi e Magolfa, nonche' dalle via Magolfa e Argelati, rispettivamente della Soc. Cooperativa Edilizia Centro Storico e della Soc. Immobiliare Madonna di Morivione, il cui esame e' apparso opportuno effettuarsi in contestualita' affacciandosi entrambi sullo stesso tratto di via Magolfa. L'istruttoria si e' conclusa evidenziando i seguenti orientamenti per la stesura dei richiamati Piani attuativi: a) per quanto riguarda l'ambito di proprieta' della Coop. Centro Storico: dovra' essere prevista la formazione di una corte aperta verso la via Pichi, con edificazioni che non superino i 3 piani fuori terra; dovra' essere prevista la pedonalizzazione della via Magolfa con mantenimento della roggia ivi esistente e l'edificazione in fregio alla stessa dovra' avvenire con fabbricati che non superino i 3 piani fuori terra; lungo il confine con la proprieta' pubblica verso la piazza Arcole dovra' essere prevista la formazione di uno spazio a verde, con conseguente arretramento dal confine dei corpi di fabbrica interni che non potranno superare i 4 piani a filo cortina; lungo la via Gola dovra' essere prevista l'edificazione con massimo di 4 piani a filo strada, in continuita' con gli edifici esistenti, ai quali dovra' addossarsi, risolvendo i frontespizi nudi; b) per quanto riguarda l'ambito di proprieta' della Soc. Madonna di Morivione: "dovra' essere mantenuta, con recupero, l'edificazione esistente lungo la via Argelati, sul prospetto nord, della roggia; sul lato sud dovra' essere completata la cortina con una nuova edificazione con corpo di fabbrica non superiore a 3 piani fuori terra, oltre al sottotetto mansardato; lungo la via Magolfa, che dovra' essere in buona parte pedonalizzata, potranno essere realizzate nuove edificazioni con corpi di fabbrica non superiori a 2 o 3 piani, mentre dovra' essere conservato e recuperato il fabbricato esistente; dovra' inoltre essere recuperato uno spazio a verde pedonale di consistenza significativa all'interno dell'isolato, avente funzione di collegamento fra la via Magolfa e la via Argelati: i corpi di fabbrica interni, prospettanti su tale spazio a verde dovranno avere prospetti ed altezze articolati di 2, 3 e 4 piani massimo, oltre ai sottotetti mansardati. Sulla via Fusetti potra' attestarsi un nuovo fabbricato che dovra' avere altezza massima di 4 piani; Rilevato che, a conclusione dell'istruttoria esperita, la Commissione oltre agli orientamenti specifici formulati nei casi sopra indicati, nella seduta del 30 luglio 1996 ha ritenuto di elaborare proposte di criteri di gestione del vincolo valide per i casi in cui gli interventi di trasformazione degli immobili, ricadenti nell'ambito del Vincolo dei Navigli, vengano attuati mediante strumenti di pianificazione attuativa; Ritenuto opportuno assumere formalmente un provvedimento integrativo delle proprie precedenti determinazioni, di cui alle deliberazioni n. V/62221 del 30 dicembre 1994 e n. VI/66796 dell'11 aprile 1995 sopra richiamate, contenente sia le puntuali controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli interessati nella fase di pubblicazione della proposta del vincolo, sia il formale recepimento degli orientamenti assunti per la stesura dei sopra richiamati Piani Attuativi, unitamente ai criteri di gestione del vincolo, formulati dalla Commissione nei casi in cui le operazioni di trasformazione vengano operate a mezzo di piani urbanistici attuativi; Dato atto che ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.lgs. n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del D.lgs. n. 479/1993, la presente deliberazione e' soggetta a controllo; A voti unanimi espressi nelle forme di legge; Delibera: 1. Di integrare le proprie determinazioni sulle osservazioni contenute nella propria deliberazione n. V/62221 del 30 dicembre 1994, con le specifiche e puntuali deduzioni riportate nelle schede che si allegano sub doc. 1 alla presente deliberazione, che integra, conseguentemente, i criteri di gestione del vincolo. 2. Di approvare gli orientamenti per la stesura dei Piani attuativi indicati in premessa, con i contenuti ivi riprodotti, che integrano e specificano i criteri di gestione del vincolo. 3. Di approvare gli indirizzi interpretativi proposti dalla Commissione Provinciale di Milano per la Tutela delle Bellezze Naturali, cosi' come riportati nel verbale riassuntivo dei lavori della Commissione stessa del 30 luglio 1996, che si allega alla presente deliberazione, sub doc. 2, come parte integrante e sostanziale. Milano, 18 febbraio 1997 Il segretario: MINICHETTI