LA GIUNTA REGIONALE
   Premesso che la Giunta regionale,  con  proprie  deliberazioni  n.
V/62221  del  30  dicembre  1994  e n. V/66796 dell'11 aprile 1995 ha
approvato, ai sensi della legge n. 1497/39 e della legge regionale n.
57 del 27 maggio 1985, il vincolo  paesistico  afferente  l'area  dei
Navigli  Grande  e Pavese, in comune di Milano, cosi' come delimitata
nella planimetria allegata alle citate deliberazioni;
   Rilevato che con le deliberazioni sopra citate la Giunta Regionale
ha altresi' approvato, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale  27
maggio  1985,  n.  57,  i  criteri di gestione del vincolo stesso "da
rispettarsi ai fini della protezione degli  interessi  paesistici  in
relazione  al  bene medesimo", avvalendosi al riguardo delle proposte
formulate dalla Commissione provinciale di  Milano  per  le  bellezze
naturali,  cosi'  come  modificate ed integrate in accoglimento delle
osservazioni pervenute;
   Riscontrato, in particolare, che  le  proposte  della  Commissione
Provinciale  non sono state ritenute accoglibili con riferimento a n.
14  posizioni,  prevalentemente  coincidenti  con  piani  urbanistici
esecutivi elaborati dal Comune di Milano;
   Rilevato,   infatti,   che   le   osservazioni  pervenute  avevano
evidenziato che l'applicazione dei criteri di gestione proposti dalla
Commissione, da una  parte,  impediva  di  attuare  il  miglioramento
urbanistico, edilizio e ambientale di ambiti molto degradati previsti
dal  Piano di Zona e dai Piani di recupero gia' approvati dal Comune,
alcuni dei quali,  peraltro,  assistiti  da  finanziamenti  pubblici;
dall'altra   imponeva   su  queste  aree  ingiustificati  vincoli  di
conservazione su edifici, cortine o presunti spazi a verde, privi  di
particolare pregio ambientale;
   Constatato    che    avverso   le   sopra   citate   deliberazioni
l'Associazione Italia Nostra ha interposto ricorso avanti  il  T.A.R.
Lombardia, rubricato al N.R.G. 2571 /95, con contestuale richiesta di
sospensione  dei provvedimenti impugnati, peraltro accolta dal T.A.R.
con propria ordinanza del 26 luglio 1995;
   Constatato altresi' che avverso tale ordinanza e' stato presentato
appello al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 1301/95 del
17 novembre 1995, ha annullato la sopra richiamata determinazione del
T.A.R. Lombardia, con cio' riattribuendo validita' ed efficacia  alle
deliberazioni regionali sopra citate;
   Verificato  inoltre  che  il  Ministero  dei  Beni  Culturali,  su
proposta della  Sovrintendenza  ai  Beni  Culturali  di  Milano,  con
provvedimento   del  28  luglio  1995,  ha  annullato  i  nulla  osta
ambientali, rilasciati dalla regione Lombardia, sulla base di criteri
di gestione approvati, relativi agli edifici previsti  nel  Piano  di
Zona in localita' Cascina Caimera;
   Riscontrato  che  avverso  il decreto ministeriale di annullamento
gli operatori interessati hanno  presentato  ricorso  al  T.A.R.  del
Lazio, tutt'ora pendente;
   Preso  atto  che,  con  istanza del 18 settembre 1995, la Societa'
Monterosa s.r.l., proprietaria del complesso immobiliare compreso fra
le Vie Magolfa, Alzaia Naviglio Pavese, Gola e  Picchi,  al  fine  di
eliminare  la  situazione  di  oggettiva  incertezza  determinatasi a
seguito   dell'ordinanza  cautelare  del  T.A.R.  n.  2146/95  e  dei
provvedimenti ministeriali di annullamento dei nulla osta  ambientali
rilasciati  dalla  Regione,  ha chiesto a quest'ultima, a modifica ed
integrazione delle deliberazioni  V/62221  del  30  dicembre  1994  e
V/66796 dell'11 aprile 1995 di imposizione del vincolo, di sottoporre
a riesame le osservazioni e le specifiche richieste in esse formulate
dai  vari interessati e, conseguentemente, di approvare nuovi criteri
di gestione del vincolo  per  le  zone  oggetto  delle  osservazioni,
analiticamente   e  specificamente  modificati  in  coerenza  con  le
decisioni assunte in merito alle osservazioni;
   Dato atto che, conseguentemente, il servizio Beni ambientali della
regione, anche a seguito di ulteriori richieste formulate dagli altri
operatori del comparto, volte ad ottenere chiarimenti  in  ordine  ai
criteri  da  adottare  nella  elaborazione  di proposte di variante a
detti piani espressamente consentite dalla delibera  V/62221  del  30
dicembre 1994 di imposizione del vincolo, ha ritenuto di avvalersi al
riguardo  dell'apporto  consultivo  della  Commissione provinciale di
Milano per le Bellezze naturali, organismo del  quale  e'  membro  di
diritto  anche il Sovraintendente ai Beni ambientali e architettonici
ed  ai  lavori  della  quale  e'  invitato  a  partecipare  anche  un
rappresentante del comune di Milano;
   Riscontrato  dunque  che  si  e'  in  tal modo avviata una intensa
attivita' istruttoria presso  il  Servizio  beni  ambientali  che  ha
portato:
     a)  ad  integrare,  con  valutazioni  puntuali circa l'interesse
paesistico ambientale, l'esame  delle  osservazioni  formulate  dagli
interessati.  Tali  valutazioni  sono  riportate  nella scheda che si
allega sub 1) quale parte integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;
     b)  ad  esaminare,  con  l'ausilio  della richiamata Commissione
provinciale le memorie e le richieste  di  variante  degli  strumenti
urbanistici esecutivi presentate dagli operatori;
   Riscontrato,  nell'ambito  dei lavori della Commissione, e' emersa
l'opportunita'  di  formulare,  con  riferimento  ad   alcuni   Piani
attuativi,  specifici orientamenti per la stesura degli stessi, ed in
particolare:
     1. nel corso delle sedute del 23 ottobre 1995,  del  6  novembre
1995  e del 22 novembre 1995, la Commissione ha esaminato le proposte
di variante  al  Piano  di  zona  della  localita'  Cascina  Caimera,
presentate  per  superare  le perplessita' avanzate dal Ministero dei
beni  culturali  e  ambientali  nel  sopra  citato  provvedimento  di
annullamento  del  28  luglio  1995.  L'istruttoria  si  e'  conclusa
evidenziando  i  seguenti  orientamenti  per  la  stesura  del  Piano
attuativo:  "la dislocazione dei volumi previsti dal P.R.G. di Milano
deve consentire la formazione di  una  area  a  verde  tra  il  nuovo
insediamento  e  la  cartiera  Binda,  consentendo, altresi', un cono
visuale nei confronti dell'edificio della Chiesa  Rossa,  avvicinando
in  nuovi  edifici  al  Quartiere  Torretta. Gli edifici non dovranno
superare i 7 piani, piu' un piano rialzato, per i corpi  a  torre;  5
piani, piu' piano rialzato, per gli edifici prospettanti il Naviglio;
6  piani piu' silos piu' pilotis per i corpi di fabbrica retrostanti.
La  viabilita'  di  accesso  al  quartiere  va  mantenuta  del  tutto
indipendente  dall'Alzaia  Naviglio  da conservarsi nelle sue attuali
caratteristiche  e  sezioni. Deve essere conservata la fascia a verde
tra l'Alzaia e le nuove costruzioni alla quota attualmente esistente,
permettendo cosi' di conservare il carattere e  la  destinazione  del
Naviglio  come  opere  di ingegneria idraulica. La sistemazione delle
aree a  verde  dovra'  essere  orientata  al  mantenimento  del  cono
visuale;
     2.  nel corso delle sedute del 22 novembre 1995, del 30 novembre
1995, dell'8 gennaio 1995 e del 29 gennaio  1996  la  Commissione  ha
esaminato  la  proposta  di variante al Piano di recupero dell'ambito
delimitato dalle vie Gola, Picchi, Magolfa e Alzaia  Naviglio  Pavese
formulata  dalla  societa'  Monterosa.  L'istruttoria  si e' conclusa
evidenziando  i  seguenti  orientamenti  per  la  stesura  del  piano
attuativo:  "la dislocazione dei volumi previsti dal P.R.G. di Milano
deve  consentire  la  realizzazione  di  un  ampio  spazio  a   verde
all'interno dell'isolato, che metta in collegamento pedonale tra loro
le vie Alzaia, Gola, Picchi e Magolfa, nonche' il formarsi di cortine
edilizie  lungo la via Gola (max 6 piani fuori terra) e la via Picchi
(max 5 piani fuori terra) che completino l'edificazione, eliminando i
frontespizi nudi esistenti. Lungo la via Alzaia l'edificazione (max 9
piani fuori terra) dovra' concentrarsi a confine ed in aderenza  agli
edifici  esistenti, onde eliminare i frontespizi nudi e consentire la
formazione di un ampio prosetto sul Naviglio  dello  spazio  a  verde
interno   e   la  conservazione  ed  il  recupero  dei  resti  di  un
caratteristico fabbricato rurale (denominato ex  Fornace);  lungo  la
via  Magolfa  dovra'  essere  conservata, con recupero, la esistente,
omonima, Cascina  e  la  nuova  edificazione  in  fregio  non  potra'
superare  i  due  piani fuori terra per raccordarsi con la richiamata
Cascina. I corpi di fabbrica all'interno  dell'isolato  non  potranno
superare l'altezza di metri 18;
     3.  nel corso delle sedute del 22 novembre 1995, del 30 novembre
1995, del 14 dicembre 1995, dell'8 gennaio 1996, del 22 gennaio  1996
e del 29 gennaio 1996 la Commissione ha esaminato i Piani di Recupero
che  interessano  gli  ambiti  delimitati  dalle  vie  Gola,  Pichi e
Magolfa, nonche' dalle via Magolfa e Argelati, rispettivamente  della
Soc.  Cooperativa  Edilizia  Centro  Storico e della Soc. Immobiliare
Madonna di Morivione, il cui esame e' apparso  opportuno  effettuarsi
in  contestualita'  affacciandosi entrambi sullo stesso tratto di via
Magolfa.  L'istruttoria  si  e'  conclusa  evidenziando  i   seguenti
orientamenti per la stesura dei richiamati Piani attuativi:
       a)  per  quanto  riguarda  l'ambito  di proprieta' della Coop.
Centro Storico: dovra' essere prevista la  formazione  di  una  corte
aperta  verso  la  via  Pichi,  con edificazioni che non superino i 3
piani fuori terra; dovra' essere prevista la  pedonalizzazione  della
via   Magolfa   con   mantenimento   della  roggia  ivi  esistente  e
l'edificazione in fregio alla stessa dovra' avvenire  con  fabbricati
che  non  superino  i  3  piani  fuori terra; lungo il confine con la
proprieta' pubblica verso la piazza Arcole dovra' essere prevista  la
formazione  di  uno  spazio a verde, con conseguente arretramento dal
confine dei corpi di fabbrica interni che non potranno superare  i  4
piani  a  filo  cortina;  lungo  la  via  Gola dovra' essere prevista
l'edificazione con massimo di 4 piani a filo strada,  in  continuita'
con  gli  edifici esistenti, ai quali dovra' addossarsi, risolvendo i
frontespizi nudi;
       b)  per  quanto  riguarda  l'ambito  di  proprieta' della Soc.
Madonna  di  Morivione:  "dovra'  essere  mantenuta,  con   recupero,
l'edificazione  esistente  lungo la via Argelati, sul prospetto nord,
della roggia; sul lato sud dovra' essere completata  la  cortina  con
una  nuova edificazione con corpo di fabbrica non superiore a 3 piani
fuori terra, oltre al sottotetto mansardato; lungo  la  via  Magolfa,
che  dovra'  essere  in  buona  parte  pedonalizzata, potranno essere
realizzate nuove edificazioni con corpi di fabbrica non superiori a 2
o 3 piani, mentre dovra' essere conservato e recuperato il fabbricato
esistente; dovra'  inoltre  essere  recuperato  uno  spazio  a  verde
pedonale   di  consistenza  significativa  all'interno  dell'isolato,
avente funzione di collegamento fra la via Magolfa e la via Argelati:
i corpi di fabbrica interni, prospettanti  su  tale  spazio  a  verde
dovranno  avere  prospetti  ed  altezze  articolati di 2, 3 e 4 piani
massimo, oltre ai sottotetti mansardati.  Sulla  via  Fusetti  potra'
attestarsi  un nuovo fabbricato che dovra' avere altezza massima di 4
piani;
   Rilevato  che,  a  conclusione   dell'istruttoria   esperita,   la
Commissione  oltre  agli  orientamenti  specifici  formulati nei casi
sopra indicati, nella seduta  del  30  luglio  1996  ha  ritenuto  di
elaborare  proposte  di  criteri di gestione del vincolo valide per i
casi  in  cui  gli  interventi  di  trasformazione  degli   immobili,
ricadenti  nell'ambito  del  Vincolo  dei  Navigli,  vengano  attuati
mediante strumenti di pianificazione attuativa;
   Ritenuto   opportuno   assumere   formalmente   un   provvedimento
integrativo  delle  proprie  precedenti  determinazioni,  di cui alle
deliberazioni n. V/62221 del 30 dicembre 1994 e n.  VI/66796  dell'11
aprile   1995   sopra   richiamate,   contenente   sia   le  puntuali
controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli interessati  nella
fase  di  pubblicazione  della  proposta  del vincolo, sia il formale
recepimento degli orientamenti  assunti  per  la  stesura  dei  sopra
richiamati  Piani  Attuativi,  unitamente  ai criteri di gestione del
vincolo, formulati dalla Commissione nei casi in cui le operazioni di
trasformazione  vengano  operate  a  mezzo   di   piani   urbanistici
attuativi;
   Dato  atto  che  ai  sensi  dell'art.  1,  lett.  a) del D.lgs. n.
40/1993, come modificato dall'art.  1  del  D.lgs.  n.  479/1993,  la
presente deliberazione e' soggetta a controllo;
   A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1.  Di  integrare  le  proprie  determinazioni  sulle osservazioni
contenute nella propria deliberazione  n.  V/62221  del  30  dicembre
1994,  con  le specifiche e puntuali deduzioni riportate nelle schede
che si allegano sub doc. 1 alla presente deliberazione, che  integra,
conseguentemente, i criteri di gestione del vincolo.
   2.  Di  approvare  gli  orientamenti  per  la  stesura  dei  Piani
attuativi indicati in premessa, con i contenuti ivi  riprodotti,  che
integrano e specificano i criteri di gestione del vincolo.
   3.  Di  approvare  gli  indirizzi  interpretativi  proposti  dalla
Commissione Provinciale  di  Milano  per  la  Tutela  delle  Bellezze
Naturali,  cosi'  come  riportati  nel verbale riassuntivo dei lavori
della Commissione stessa del 30  luglio  1996,  che  si  allega  alla
presente   deliberazione,   sub  doc.  2,  come  parte  integrante  e
sostanziale.
   Milano, 18 febbraio 1997
                                    Il segretario: MINICHETTI